Aliquota IVA per la costruzione piscina e ristrutturazione

Per definire l’aliquota IVA per la costruzione piscina e per la sua ristrutturazione è necessaria una precisazione. Per comprendere la normativa fiscale, è necessario infatti in primo luogo chiarire il legame tra la piscina e l’abitazione principale.

Le piscine interrate ad uso privato sono considerate pertinenze dell’abitazione, come stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza dell’8 agosto 2006. In termini pratici, una pertinenza è un bene destinato stabilmente a servizio o ornamento di un altro bene principale.

Questa classificazione ha un impatto diretto sulla gestione dell’IVA, che si applica sia alla costruzione di una piscina ex novo sia alla ristrutturazione o ampliamento di una già esistente, poiché rientra tra gli interventi relativi a una pertinenza dell’immobile. Inoltre, una volta completata la realizzazione, sarà necessario aggiornare la visura catastale con una pratica Do.C.Fa. presso l’Agenzia delle Entrate.

Vediamo ora qual è per ogni caso l’aliquota IVA per la costruzione piscina e la sua ristrutturazione.

L’aliquota IVA per la costruzione piscina e per la ristrutturazione

IVA al 4% per la costruzione della piscina

L’aliquota ridotta al 4% è riservata a chi soddisfa i requisiti per l’agevolazione “prima casa”. Per ottenere questo beneficio fiscale, è necessario rispettare alcune condizioni:

Requisiti soggettivi

  • Il committente non deve essere già proprietario esclusivo, o in comunione con il coniuge, di un’altra abitazione situata nello stesso Comune dell’immobile in cui verrà costruita la piscina.
  • Non deve possedere, in tutto il territorio nazionale, un’altra abitazione su cui abbia già usufruito dei benefici “prima casa”.

Requisito oggettivo

L’immobile principale non deve essere classificato come abitazione di lusso, ovvero non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nota: La sola presenza di una piscina non trasforma automaticamente una casa in un’abitazione di lusso, ma è sempre consigliabile verificare la categoria catastale prima di determinare l’aliquota IVA applicabile.

Agevolazione per le persone con disabilità

Le persone con disabilità riconosciuta hanno diritto all’IVA ridotta al 4% per la costruzione della piscina, purché sia dimostrata la necessità del bene in relazione alla disabilità. I documenti richiesti includono:

  • Documento d’identità e codice fiscale
  • Certificato ASL che attesti la disabilità funzionale permanente
  • Relazione medica dello specialista ASL che dimostri il legame tra la disabilità e la necessità della piscina

IVA al 10% per la costruzione o ristrutturazione della piscina

Se l’immobile principale non è di lusso, ma il proprietario non soddisfa i requisiti per l’agevolazione “prima casa”, l’aliquota IVA applicata sarà del 10%.

La stessa aliquota si applica anche agli interventi di ristrutturazione della piscina, sia per la prima che per la seconda casa, purché l’abitazione resti fuori dalla categoria delle case di lusso.

IVA al 22%: quando si applica?

Se l’immobile a cui la piscina è collegata rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, ovvero tra le abitazioni di lusso, si applica l’aliquota ordinaria del 22% sia per la costruzione che per la ristrutturazione della piscina.

Aliquota IVA per la costruzione piscina: ricapitoliamo

Costruzione di una piscina

IVA 4% → Abitazione non di lusso + benefici prima casa o disabilità
IVA 10% → Abitazione non di lusso + nessun beneficio prima casa
IVA 22% → Abitazione di lusso (cat. A/1, A/8, A/9)

Ristrutturazione della piscina

IVA 10% → Abitazione non di lusso (sia prima che seconda casa)
IVA 22% → Abitazione di lusso

Conoscere l’aliquota IVA per la costruzione piscina permette di evitare errori nella fatturazione e di beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa. Prima di iniziare i lavori, è sempre consigliato consultare un professionista del settore per verificare la propria situazione specifica.

aliquota IVA per la costruzione piscina